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Marchi

Brevetto d'Invenzione

Modello o disegno

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I diritti di proprietà industriale nascono attraverso la registrazione di marchio, di modello o disegno e di nome a dominio. Anche la tutela della ditta e dell'insegna è rafforzata dalla disciplina della proprietà industriale, grazie al principio della unitarietà dei segni distintivi, ovvero quei "segni" che permettono di identificare la provenienza di un bene o di un servizio da un determinato produttore e/o fornitore.
Brevetti d'invenzione, brevetti per nuove varietà vegetali e brevetti per modelli d'utilità sono privative industriali che vengono conferite tramite la brevettazione.
La disciplina dei titoli ora menzionati, assieme al "know how", è contenuta nel Codice di Proprietà Industriale (D.lgs 10 febbraio 2005 n°. 30), il quale ha riunito in un'unica legge le precedenti singole normative che regolavano i diritti di proprietà industriale
La proprietà industriale forma insieme al diritto d'autore la proprietà intellettuale.
Mentre però l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) dipende dal Ministero delle Attività Produttive, il diritto d'autore fa capo al Ministero dei Beni Culturali.
Il diritto d'autore, le indicazioni geografiche protette e la normativa sulla concorrenza sleale sono aspetti che possono interferire con la disciplina della proprietà industriale, per tale motivo al momento della registrazione o della brevettazione è nostra buona abitudine verificare tutti i presupposti.
In queste pagine troverete i principali servizi resi dal nostro Studio in materia di brevetti, marchi, modelli e disegni.
Per qualsiasi ulteriore informazione o servizio necessitiate, Vi preghiamo di contattarci.
Marchi
La storia dell'umanità passa attraverso il simbolo, essa si svolge nello spazio che c'è tra il significato e il suo significante. Ogni segno può diventare un simbolo per qualsiasi cosa, se lo si riempie di significato, e l'umanità è colma di simboli religiosi, esoterici, politici.
I simboli sono veri e propri codici del linguaggio che trasmettono valori, ideologie e messaggi ben precisi, per chi li sa leggere e interpretare.
Anche il commercio ha i propri simboli, primo fra tutti: il marchio.
Esso ha un significato particolare, ovvero identifica un prodotto o servizio ben preciso, nonché una fonte determinata, ovvero il suo produttore o fornitore.
Come segno distintivo privilegiato, accanto alla ditta, all'insegna, alla ragione sociale e al nome a dominio aziendale, il marchio tutela sia il suo avente diritto sia il consumatore: esso conferisce diritti di esclusiva a chi lo registra, ossia il potere di vietare a terzi l'utilizzo di altri segni distintivi confondibili per prodotti identici o affini e svolge una funzione di garanzia per il consumatore, al quale è permesso di identificare attraverso il marchio la provenienza commerciale del prodotto.
Proteggere la propria attività con un marchio è di primaria importanza, poiché esso riveste per chi lo ha registrato e lo usa, la medesima funzione di un nome proprio. Quel marchio gli permetterà di identificare la propria attività o il proprio prodotto nel mondo.
Prima di registrare un segno è opportuno verificare se esso possa costituire "un marchio", poiché non ogni segno ne ha le potenzialità. Inoltre, verificare la non esistenza di altri segni anteriori che potrebbero compromettere la validità del proprio marchio tramite una ricerca di anteriorità è sincerante un passo preliminare consigliato.
Oltre che nazionale, il marchio può essere comunitario e internazionale.
Per maggiori informazioni su questi ultimi, Vi segnaliamo i seguenti siti internet:
UAMI
WIPO
Brevetto d'Invenzione
Il titolo che tutela e rende esclusiva l'invenzione è il brevetto. Esso conferisce al suo titolare un giusto monopolio ventennale, durante il quale l'avente diritto può sfruttare l'invenzione in via esclusiva.
Il brevetto e la sua esclusiva, se pur limitata nel tempo, soddisfano due esigenze contemporaneamente: concedere al suo avente causa un giusto riconoscimento di sfruttamento anche economico, espresso in un monopolio di diritto esclusivo sull'invenzione e in una ampia tutela legale e, d'altro canto, nel limitare la durata a venti anni, affinché l'invenzione prima o poi diventi patrimonio dell'umanità intera.
I brevetti possono essere di vario genere, tra gli altri meccanici, chimici, farmacologici, telecomunicazioni o elettronica, e biotecnologie e nuove varietà vegetali.
L'invenzione oggetto di brevetto deve essere nuova in assoluto, per cui prima di procedere al deposito potrebbe essere opportuno effettuare delle ricerche di anteriorità. Inoltre, l'oggetto della brevettazione non deve essere predivulgato prima del deposito, altrimenti si corre il rischio che l'invenzione stessa sia resa accessibile al pubblico e sia ormai entrata a far parte dello stato della tecnica, togliendo novità al brevetto. Sempre alla luce di ciò, se si desidera estendere il brevetto internazionalmente, ciò dovrebbe avvenire nel periodo di "priorità", altrimenti il primo deposito renderà nota l'invenzione, impedendo la brevettabilità all'estero.
Inoltre, il brevetto può essere oggetto di estensioni internazionali, come il brevetto europeo o il PCT e, a tale proposito, Vi invitiamo a visitare i seguenti siti:
EPO
WIPO
Modello o disegno e modello industriale
Il "disegno o modello" conferisce una tutela peculiare all'aspetto di un prodotto, che abbia caratteristiche "individuali".
La registrazione per disegno o modello è il titolo atto a proteggere, tra i molti altri, i prodotti del "design", le creazioni della moda, nonché gli speciali caratteri tipografici e il web design.
Il disegno o modello può essere multiplo, ovvero un'unica registrazione può in alcuni casi comprendere più versioni del medesimo oggetto.
Il disegno o modello può essere nazionale, comunitario o internazionale, ciascuno con peculiari caratteristiche, in modo da soddisfare diverse esigenze di coperture territoriali.
Dal momento che per il disegno o modello è richiesta la novità assoluta, è bene non predivulgare il prodotto per il quale si è intenzionati a ottenere la registrazione, prima di avere depositato la relativa domanda. Per lo stesso motivo, se si desidera estendere all'estero la registrazione di disegno o modello è opportuno farlo nel c. d. breve "periodo di grazia", scaduto il quale il prodotto è ormai entrato nello stato dell'arte e non può costituire oggetto di registrazione all'estero.
I brevetti per modelli industriali rappresentano un'innovazione di qualche "cosa" che già esiste, ma che viene resa più… "utile".
Si pensi per esempio a un'impugnatura di un manico che permette una presa più salda o a un battistrada più aderente al suolo.
Qualora l'innovazione presenti anche caratteristiche estetiche individuali, oltre che tecniche, la tutela potrà essere doppia, ottenendo il cumulo di due distinte privative, ovvero: una registrazione per disegno e modello e una per brevetto di modello d'utilità. Mentre la prima tutelerà l'aspetto, la seconda proteggerà la sua funzione tecnica.
Il modello d'utilità è applicabile a tutti i settori e garantisce una tutela di tipo brevettuale, poiché pur non assurgendo a un invenzione, costituisce pur sempre un'innovazione.
Quest'ultima sottile ma decisiva differenza determina se un oggetto costituisce brevetto d'invenzione o modello d'utilità; scelta che deve essere valutata caso per caso, soprattutto alla luce dello stato della tecnica, ovvero di ciò che già esiste.
Il modello d'utilità è estendibile, tuttavia solo nazionalmente, ovvero tramite la brevettazione nei singoli paesi. Inoltre, anche per il modello d'utilità è richiesta la novità assoluta, pertanto Vi preghiamo di seguire gli avvertimenti sopra esposti in merito al disegno e modello.
Ricerche
"Prevenire è meglio che curare", anche se si parla della "salute" dei diritti di proprietà industriale.
Sebbene con parziali differenziazioni, brevetti, modelli, disegni e marchi richiedono tutti il requisito della novità per essere validi.
La "vita" delle privative ora menzionate dipende anche dall'esistenza di diritti simili anteriori che ne possono causare la nullità, per esempio a seguito di un rifiuto, di un'opposizione o anche di un'azione giudiziale.
Prima di proteggere i Vostri diritti con un brevetto o una registrazione, la ricerca è sicuramente il primo passo consigliato.
Lo studio fornisce vari servizi di ricerca: i principali nel settore dei brevetti, marchi, disegni, modelli, nomi a dominio e ragioni sociali.
Sorveglianza
Non sempre la tolleranza è una virtù, soprattutto se comporta la perdita di alcuni diritti.
Il servizio di sorveglianza Vi permette di rilevare eventuali contraffazioni dei Vostri marchi, come ad esempio nuovi depositi ad opera di terzi di marchi similari al Vostro o con esso confondibili o la registrazione di nomi a dominio similari a Vostri segni distintivi. La segnalazione di segni distintivi altrui in contraffazione dei Vostri, Vi permette di potere reagire tempestivamente a tutela dei Vostri diritti per non perdere il diritto di esclusiva sul segno a causa di una tolleranza protratta nel tempo di un segno altrui. Inoltre, la tolleranza di marchi o altri segni distintivi altrui similari a quelli da Voi usati o registrati, ha come conseguenza il c.d. "annacquamento" del Vostro segno, la cui capacità distintiva può essere sensibilmente sminuita, con conseguente minore impatto sul pubblico e svalutazione del segno.
Indicazioni geografiche e marchio collettivo
Le sigle DOP, IGP, STG, DOC, COCG, ICT identificano prodotti di origine alimentare che provengono da aree tipiche, la cui denominazione geografica è protetta. Le autorità predisposte a conferire tali certificazioni sono il Ministero delle politiche Agricole e Forestali o l'Unione Europea.
Sebbene la funzione di tali sigle non sia quella di "marchiare" un prodotto, esse in parte incidono sulla disciplina dei marchi, se non altro per il divieto di registrare come marchi d'impresa denominazioni geografiche protette o per il fatto di avere per alcuni aspetti una ratio simile a quella del marchio collettivo.
Le sigle menzionate identificano un prodotto come "tipico" di una determinata zona e consentono al produttore che si attiene al regolamento disciplinare di produzione, di potere apporre sul proprio prodotto una delle menzionate sigle, a seconda di quella accordata a quel prodotto.
Il marchio collettivo si distingue dalle indicazioni geografiche per vari motivi, tuttavia anch'esso è legato a un proprio regolamento d'uso. I marchi collettivi possono avere, a differenza dei marchi individuali, una funzione di indicazione di provenienza e la loro registrazione è ottenibile da soggetti che "svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi."
Nomi a dominio
Il nome a dominio, dopo un primo periodo di incertezza, sembra ormai appartenere senza dubbi al novero dei segni distintivi.
I nomi a dominio di qualificazione o generici, come il ".com" o il ".int", possono essere ottenuti da chiunque, nel rispetto delle regole di registrazione.
Per i nomi a dominio di tipo geografico, i c.d. "country code"(".it", ".de", ".fr"), molti paesi continuano a esigere che il richiedente abbia la sede e/o la residenza nel territorio cui fa capo il suffisso (per es. ".sg" per Singapore). Per l'ottenimento di nomi a dominio in tali paesi è possibile avvalersi di agenti locali che poi ne concedono l'uso in capo all'interessato.
Nel caso in cui un terzo abbia usurpato il Vostro marchio o il Vostro segno distintivo, registrandolo come nome a dominio, è possibile riottenere l'assegnazione del nome a dominio, tramite una causa oppure tramite una procedura amministrativa, che ha luogo direttamente presso le autorità preposte a tutela dei nomi a dominio.
Per esempio, attraverso un centro di arbitrato internazionale presso l'Organizzazione per la Tutela della Proprietà Intellettuale (OMPI - WIPO) è possibile ottenere la riassegnazione del dominio a dominio usurpato, tramite una procedura di riassegnazione.
Annotazioni trascrizioini e licenze
Può accadere che il titolare di una privativa industriale cambi nome, nel senso di ragione sociale, oppure muti la propria sede. Tali avvenimenti devono essere annotati presso le autorità preposte, al fine di non compromettere la validità dei titoli.
Il cambio di titolare di una privativa industriale, per esempio a causa di una cessione, di una successione o di una fusione, deve parimenti essere trascritto presso i pubblici registri.
Diverse sono le modalità delle singole annotazioni e/o trascrizioni dei vari atti, pertanto è opportuno verificare sempre di quale operazione si tratta.
La licenza è un contratto con cui si conferiscono diritti relativi ad una propria privativa industriale in capo a un terzo.
Una peculiarità della licenza riguarda il marchio d'impresa: esso deve essere usato per non decadere. Il mancato uso è una causa di decadenza del marchio pressoché in ogni paese, tuttavia con differenze che riguardano il concetto di "tempo"e di "uso". Infatti, il marchio non decade se esso viene usato dal suo titolare o con il suo consenso. In molti paesi è sufficiente che il consenso sia tacito o che si desuma dai rapporti tra il titolare e chi usa il marchio, in altri paesi, invece, il consenso deve essere espresso in forma scritta, tramite il conferimento di una licenza, la quale in molti stati deve poi essere trascritta nei pubblici registri.
In molti casi è solo la trascrizione che consente di imputare l'uso che il licenziatario fa del marchio al suo titolare, salvaguardando il marchio dalla decadenza per non uso.
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